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Nota M.I. n.110 del 01.02.2022- novità introdotte

Si comunica che la nota di cui a margine, introduce novità secondo gli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che qui si riportano:
1 Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza (art. 19, commi 1 e 2)- vedi punto 2 ;
Tali mascherine saranno acquistate, sulla base di un’attestazione dell’Istituzione scolastica interessata che ne comprovi l’effettiva esigenza, presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229, valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 marzo 2022.
Il citato Protocollo individua i requisiti minimi cui devono rispondere i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e stabilisce che il prezzo finale di vendita al pubblico delle stesse non possa essere superiore a € 0,75 IVA compresa, per ciascun pezzo venduto in confezione singola e integra. Inoltre, nel caso di acquisti multipli, comunque in confezioni singole o multiple integre, prevede che le farmacie aderenti possano praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di vendita applicato per il singolo acquisto.
Le scuole effettueranno periodiche ricognizioni basandosi anche su stime effettuate sulla base di dati storici (ad es., alunni e personale in auto-sorveglianza nelle ultime settimane).
2 Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30, comma 1);
Le Istituzioni scolastiche controlleranno- mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica – il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto-sorveglianza.
Tali condizioni sono individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti requisiti:
° aver ricevuto la dose booster;
° aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
° essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.
Le suddette condizioni consentono agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di:
° continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la didattica digitale integrata;
° essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza.
3 – Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi alla popolazione scolastica delle scuole primarie (art. 30, comma 2).
Al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.L. 4/2022, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, prevista dall’art. 5 del citato D.L. 1/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.
Al riguardo, si precisa che i test, eseguiti sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere effettuati gratuitamente presso le farmacie di cui all’art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (l’elenco delle strutture sanitarie da ultimo indicate è rinvenibile al seguente link: https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenzacovid-19/cscovid19-contratti/14658).
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota di cui in oggetto, pubblicata all’Albo del Sito istituzionale.

ART. 5 (Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)
1 – Ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della
positività all’infezione da SARS-CoV-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID 19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP 2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

Vademecum Ministeriale